A decorrere dal 1° luglio 2023, l’art. 10-bis del DL 21/2022 rende obbligatorio, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi suscettibili di fruizione anche mediante sconto in fattura o cessione del credito), che l’esecuzione de lavori di importo superiore a 516.000 euro sia affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “certificazione SOA”).