Cassa Forense ha pubblicato sul proprio sito internet un’informativa sulle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2020.
In particolare, viene precisato che i contributi minimi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa dal corrente anno 2020 saranno così riscossi:
Contributo minimo soggettivo
Le prime tre rate del 29 febbraio (2 marzo), 30 aprile, 30 giugno saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre sarà determinata a saldo;
Contributo minimo integrativo
Tale contributo, anche per l’anno 2020, non è dovuto a seguito della temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022, resta comunque dovuto il 4% sul Volume d’Affari Iva annualmente prodotto e da dichiarare nel mod.5/2021;
Contributo di maternità
Il contributo verrà successivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione e, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile prima della scadenza del 30 settembre 2020.
Domande di esonero
Sul sito di Cassa Forense è disponibile la funzionalità per la presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2020, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012. L’esonero può essere chiesto, per una sola volta nell’arco dell’intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell’art. 21, legge 247/2012.
Infine, le domande di esonero potranno essere presentate, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2020, esclusivamente mediante la procedura web disponibile sul sito della Cassa nella sezione: "Accesso Riservato – Servizi On-Line-Istanze OnLine".