Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dai Decreti “Cura Italia” e dal “Liquidità”.
Tra i vari chiarimenti forniti, quelli relativi al tema “lavoro” riguardano i criteri di determinazione e di calcolo per l’erogazione del “Premio ai lavoratori dipendenti”, previsto dall’articolo 63 del Decreto “Cura Italia”.
In uno di questi, in particolare, vengono chieste delucidazioni relativamente alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40 mila euro, ai fini del riconoscimento di un bonus ai lavoratori dipendenti.
Come precisato nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ribadiscono le Entrate, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro, previsto dall’articolo 63 del Decreto, per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Quindi, ai fini del calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.