Con sentenza n. 946/2 del 10 ottobre 2022 la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC, decidendo in merito all’appello esperito dal contribuente che aveva eccepito la legittimità del ricorso, dovuta al raggiungimento dello scopo dimostrato dall’incardinazione del contraddittorio.
Nel caso di specie, spiegano i giudici della CTR, il ricorso deve ritenersi inammissibile poiché introdotto con un atto nativo in formato analogico e privo della firma digitale.
In base all’art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92, infatti, le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che prevede che le notificazioni telematiche debbano essere effettuate mediante l’utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b, e debbano essere sottoscritti con firma digitale.