Con l’ordinanza interlocutoria n. 21714 dell’08.10.2020, la Corte di Cassazione si pone il problema delle condizioni richieste per la validità della notifica a mezzo del servizio postale.
In tema di notifica a mezzo del servizio postale, rispetto all’ipotesi di cd. irreperibilità relativa del destinatario, la Sezione tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici con riguardo al perfezionamento della notifica degli atti di imposizione fiscale: se, ai fini della ritualità del procedimento notificatorio, sia richiesta ex art. 8 l. n. 890 del 1982 la sola prova della spedizione della missiva raccomandata (cd. CAD), con conseguente perfezionamento, per il destinatario, al decimo giorno successivo all’invio dell’atto, oppure se sia necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato, mediante esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD. La questione di diritto rimessa al giudice nomofilattico – secondo l’ordinanza interlocutoria – appare, altresì, di massima di particolare importanza in ragione dell’incidenza sulla generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale, tenuto conto che la conseguenza della mancata prova della notifica equivale ad omessa notifica e quindi inesistenza della stessa e non solo nullità.
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