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Criteri e procedure per la designazione dei commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi

Data di pubblicazione: 14 Settembre 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09 settembre 2022 è stata pubblicata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono definiti i criteri e le procedure per la designazione:

  • dei commissari liquidatori (artt.2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma c.c.); 
  • dei commissari governativi (art. 2545-sexiesdecies c.c.);
  • dei liquidatori di enti cooperativi (art. 2545-octiesdecies c.c.).

La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società implementa la banca dati, istituita presso il MISE, e finalizzata alla selezione automatizzata e all'abbinamento dei profesisonisti e dei soggetti interessati a svolgere gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.

Possono iscriversi alla banca dati:

  • gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali
  • gli esperti in materia di lavoro e cooperazione, ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali. 

I suddetti soggetti possono iscriversi ovvero permanere nella banca dati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra ed in assenza delle seguenti condizioni:

a. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo; 
b. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato; 
c. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di «protezione giudiziaria» ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacita' di agire del soggetto; 
d. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza; e. assoggettamento a procedura concorsuale;
f. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; 
g. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di determinati procedimenti penali. 

Nella Direttiva, vengono inoltre definiti i criteri di selezione dei commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi e definita la durata dell'incarico, che è di massimo tre anni, ed eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito. 

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

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