La comunicazione integrativa deve essere inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 con le medesime modalità previste per la comunicazione originaria. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”.
L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Abbiamo predisposto una guida che tratteggia le caratteristiche della comunicazione integrativa “Credito “Zes unica Mezzogiorno” e un commento guidato dei diversi quadri che compongono il modello dell’Agenzia delle Entrate per l’invio comunicazione telematica dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.
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