Ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, la Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1062, L. n. 178/2020) dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta siano tenuti a conservare, pena la revoca del credito in esame, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo, inoltre, che a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020.
Con la risposta n. 270/2022 l’Agenzia Entrate aveva inoltre chiarito che anche i documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto” assolvono la funzione di identificare l’investimento e devono, dunque, contenere l’espresso riferimento alle disposizioni sopra indicate.
Con la Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10 gennaio 2024 il MEF, pur confermando che in generale anche sui DDT deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che, in ottica di semplificazione, la disposizione in esame potrà considerarsi formalmente rispettata anche nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.