La legge di bilancio 2020 (art. 1 commi da 185 a 197) ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Possono accedere a questa agevolazione:
- tutti i soggetti residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
- indipendentemente:
- dalla forma giuridica,
- dal settore economico di appartenenza,
- dalla dimensione
- e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), dal D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i soggetti ammessi al credito d’imposta, la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
L’ammontare del credito d’imposta è calcolato sul costo d’acquisto determinato secondo l’art. 110 c.1 lett. B) del TUIR e le percentuali sono le seguenti:
- per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (di cui all’allegato A annesso alla legge 232/2016) (ex- iperammortamento), il credito d’imposta è pari al 40%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
- per gli investimenti in beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (di cui all’allegato B annesso alla legge 232/2016, integrato dall’art. 1, c. 32, legge 2015/2017) (ex- iperammortamento), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili di 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- negli altri casi (ex- superammortamento) il credito d’imposta è pari al 6% fino al limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente tramite compensazione con modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, che si riducono a tre per gli investimenti in beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (di cui all’allegato B annesso alla legge 232/2016).
L’agevolazione è fruibile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Nel caso di beni compresi negli allegati A e B della legge 232/2016 la compensazione può essere effettuata a partire dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Se quest’ultima avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta nella misura “base” del 6%.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile a fini IRAP. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.
In caso di cessione dei beni agevolati o di destinazione degli stessi all’estero, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali eventi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge 160/2019, commi da 184 a 194.
Nel caso di investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e in beni immateriali ad essi connessi (allegati A e B della legge 232/2016), è necessario produrre:
- una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali oppure
- un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato
dai quali risulti che i beni possiedono le caratteristiche per essere ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, la documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Dall’agevolazione sono esclusi gli investimenti nei seguenti beni:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 – pdf, comma 1, Tuir
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 – pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare, ai soli fini del monitoraggio dell’efficacia dell’agevolazione, una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del consolidato fiscale.
Normativa
Articolo 1, commi da 185 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – pdf – Legge di bilancio 2020
Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – pdf – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – pdf – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
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