L’articolo 81 del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con la Risoluzione n. 69/E del 10 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, le cui modalità e criteri di attuazione sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, n. 196.
Si tratta, in particolare, del codice tributo “6954” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104” che, in sede di compilazione del modello F24, è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
L'Agenzia precisa che l'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.