Con la risposta n. 193 del 7 febbraio 2023, l’Agenzia Entrate ha chiarito che anche le imprese neocostituite “energivore” che autoconsumano l’energia prodotta, possono accedere al “credito d’imposta prodotti energetici” facendo riferimento ad un parametro forfetario nella verifica dell’incremento del costo medio utilizzando i valori correlati all’acquisto del combustibile usato per la produzione di energia.
Nel caso specifico oggetto di risposta, poiché l’impresa utilizza il gas naturale quale combustibile, l’Agenzia Entrate ha indicato:
- come parametro iniziale il prezzo di riferimento del Mercato infra giornaliero (Migas), pubblicato dal Gestore mercati energetici (Gme) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019 (analogamente a quanto previsto dal legislatore per la determinazione del requisito dell’incremento del costo ai fini del credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale, con l’articolo 5, comma 1, dello stesso Dl. n. 17/2022);
- come parametro finale il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022, considerando anche i chiarimenti già forniti con la circolare n. 20/2022 (paragrafo 3.4), nel caso di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica (la ”documentazione certificativa” è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale).