Con la circolare n. 9/E/2021 l’Agenzia Entrate ha confermato (par. 5.4) che le imprese, nel caso in cui l’interconnessione del bene sia perfezionata in uno o più periodi d’imposta successivi all’entrata in funzione del bene, hanno una doppia possibilità di scelta:
- godere del credito d’imposta “ordinario” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione;
- oppure decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”.