La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (Sezione 04) lo scorso 06/07/2022 ha pronunciato una interessante sentenza in ambito di “Credito di Imposta per attività di Ricerca & Sviluppo”.
In sintesi i concetti espressi dalla Commissione, che ha accolto il ricorso del contribuente, sono:
- la traduzione in italiano del Manuale di Frascati 2015 è stata giurata ai sensi dell’art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L.445/2000, in data 7 dicembre 2021. La forza normativa del Manuale di Frascati 2015 può essere invocata solo a partire dal 2022;
- “ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa”;
- l’Agenzia Entrate non presenta adeguate competenze tecniche per contestare una attività di ricerca & sviluppo e deve quindi sempre “acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico”;
- si può parlare di inesistenza del credito d’imposta quando con artifici si crei un falso e manchino i presupposti sostanziali. In caso contrario si potrà eventualmente parlare di credito non spettante con le conseguenti differenze in ambito sanzionatorio.