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Credito di imposta apparecchi di trattamento aria con Ozono?

Data di pubblicazione: 21 Aprile 2020

E’ ormai noto che il D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) all’articolo 64 ha previsto un credito d’imposta pari al 50% “…delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario…” mentre il D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) ha esteso l’applicazione di detto credito d’imposta anche alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto “…di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici…”.
Da alcuni anni, maggiormente ancora in questo periodo, formano oggetto di discussione i generatori di ozono, ossia delle unità adatte alla purificazione e sanificazione degli ambienti basate sulla produzione e liberazione di ozono nell’aria.

Senza soffermarci sugli aspetti tecnico-chimici dell’ozono, compito estraneo totalmente alle nostre nozioni e competenze, citiamo semplicemente quanto contenuto nel Protocollo del 31 luglio 1996 n. 24482 del Ministero della Sanità, che ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, muffe, acari e spore.

Le unità in questione per assicurare però una corretta sanificazione devono essere certificate CE, EUOT3A (European Ozone Trade Association) ed ECHA (European Chemicals Agency), in grado di garantire una produzione di ozono tale da inattivare virus e batteri.
Sembra ragionevole ipotizzare che le spese sostenute per l’acquisto di unità di generazione di ozono possano essere ricomprese tra le spese che possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 64, in quanto l’acquisto e l’utilizzo di dette unità in ambienti di lavoro va chiaramente a sostituirsi agli interventi di sanificazione effettuati da aziende specializzate dato che appunto il loro utilizzo sembra garantire una corretta sanificazione dell’ambiente in cui viene effettuato.

Ovviamente occorrono chiarimenti circa tale interpretazione, considerato che entro il 16 aprile doveva essere manato un Decreto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze circa i criteri e le modalità di fruizione del credito di imposta in argomento che ad oggi non risulta appunto emanato e che le disposizioni dei D.L. ad oggi emanati si limitano ad indicare quali spese che danno diritto al credito di imposta “spese di sanificazione” e “spese per l’acquisizione di DPI”, ma non esplicitamente quelle per l’acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati alla salubrità dell’aria.

Autore: Dott.ssa Valentina Serra

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