Con Risoluzione n. 41/E del 7 luglio l’Agenzia delle Entrate ha istituito i dodici tributo che consentono ai cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023, di utilizzare i citati crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24.
Questi i codici tributo istituiti:
- “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34″;
- “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
I crediti utilizzabili in compensazione, spiega l’Agenzia Entrate, sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del provvedimento del 30 giugno 2022.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.