Gli avvocati che decidono di aderire al concordato preventivo biennale continuano a versare la contribuzione previdenziale sulla base del reddito effettivamente prodotto.
Il chiarimento è stato fornito da Cassa Forense, in una nota del 25 ottobre scorso, dove ricorda che il Decreto n. 13/2024, che ha introdotto il CPB, prevede che gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Questo inciso, ha spinto l’Adepp, l’associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti, a pubblicare un comunicato per chiarire che, sul fronte previdenziale, questa norma non si applica agli enti di previdenza cosiddetti privatizzati, in quanto, oltre a lederne l’autonomia, potrebbe incidere sulla stabilità finanziaria.