Con Sentenza n. 87/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede l'inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, ossia al 25 dicembre 2020.
La norma censurata, ha precisato ancora la Corte Costituzionale, viola anche l’art. 3 Cost., in quanto, allo scopo di tutelare il diritto di abitazione del debitore esecutato, contempla una conseguenza eccessivamente pregiudizievole per il creditore, che non si pone in necessaria correlazione con siffatta finalità di tutela.
Infatti il predetto diritto, "per un verso non viene meno per effetto della sola apposizione del vincolo del pignoramento e, per l’altro, era già adeguatamente tutelato, nello stesso periodo, dalla proroga della sospensione delle relative procedure esecutive, oltre che dalla sospensione dell’esecuzione dell’ordine di rilascio dell’immobile".