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COVID-19 – sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

Data di pubblicazione: 19 Novembre 2020

In risposta all’emergenza sanitaria in corso, al fine di attutire il carico contributivo in capo alle aziende il decreto decreto-legge n. 137/2020 ha introdotto, all’articolo 13, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps. Tale sospensione non coinvolge però i premi INAIL.

L’INPS, tramite circolare 129 del 2020 ha chiarito che nel caso in cui l’azienda stia già godendo della rateizzazione dei contributi, la sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nel mese di Novembre.

Sospensione riservata a zone rosse e determinati codici ATECO
Della sospensione possono beneficiare i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1 della citata circolare.

Sono altresì destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020.

Come operare la sospensione?

Attenzione: per operare la sospensione bisogna avere a disposizione un determinato codice che viene attribuito dalla Direzione generale e che dovrebbe essere messo a disposizione automaticamente nel cassetto fiscale. Nel caso in cui il codice non sia disponibile, è necessario presentare apposita richiesta. Una volta ottenuto il codice sarà necessario inserirlo nel flusso Uniemens utilizzato per le comunicazioni agli enti. Per assicurarsi di non perdersi tale opportunità, consigliamo ai lettori di fare riferimento al proprio Consulente del Lavoro o al proprio Commercialista.

Autore: Dott. Francesco Confalonieri

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