Va fornita la prova dell’inerenza dell’operazione all’esercizio dell’impresa, dimostrando la stretta strumentalità rispetto alla concreta attività imprenditoriale, effettiva o anche solo programmata.
Non è possibile detrarre l’Iva sui costi sostenuti per le operazioni propedeutiche all’attività principale mai realizzata. Devono essere chiari i motivi della cessata attività per evitare che la stessa possa essere considerata abusiva, rivolta cioè unicamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 7488 del 24 marzo 2020, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.