Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del d.lgs. n. 13 del 2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) ha fin dall’inizio chiarito che il contribuente che non accetti la proposta o decada dal CPB, verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a maggiori controlli da parte dell’Agenzia Entrate.
Il recente articolo 2-ter, della legge di conversione del D.L. 113/2024 (cd. Decreto omnibus), in vigore dal 9 ottobre 2024, rubricato come “Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono” ha però rincarato la dose introducendo un nuovo meccanismo di sanzioni.
Particolarmente importante, in questo senso, è la previsione di soglie al ribasso per l’applicazione delle sanzioni accessorie sulle imposte dirette e sull’IVA previste dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 471/1997 che prevede “Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.
Nel caso in cui il contribuente non dovesse accettare la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia scenderebbe da 50.000 euro a 25.000 euro.
L’articolo 21, comma 1 dello stesso Decreto Legislativo n. 472/1997 fa rientrare tra le sanzioni amministrative accessorie:
- l’eventuale interdizione dalle cariche di sindaco, amministratore o revisore di società di capitali e degli enti con personalità giuridica, siano essi pubblici o privati;
- l’interdizione dalla partecipazione alle gare, che possono determinare l’affidamento di pubblici appalti o forniture;
- l’interdizione dal conseguimento di concessioni, licenze o di eventuali autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa;
- la sospensione dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
Analoga riduzione si applicherà anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si saranno avvalsi del regime di ravvedimento speciale.
Naturalmente, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà alcuna conseguenza effettiva in termini di accertamenti fiscali.