Con il Dpcm del 23 febbraio 2020, il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo smart working (“lavoro agile”), nelle aree considerate a rischio per l’emergenza Coronavirus: in tali aree è ora consentita l’attivazione dello smart working anche in assenza dell’accordo individuale.
Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Normalmente quindi, per l’avvio del lavoro agile occorre, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L’accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.
Con il Dpcm del 23 febbraio 2020, nella procedura telematica l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”, va inserita la data di inizio dello smart working.
Accedi all’applicativo sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.