Con il repentino e progressivo propagarsi anche in Italia dell’infezione COVID-19 (CoronaVirus) il Consiglio dei Ministri e le altre Autorità competenti hanno emanato una serie di provvedimenti fino ad arrivare a drastiche forme restrittive della circolazione anche per i soggetti in buona salute.
Nella stragrande maggioranza delle società di capitali, anche nei casi in cui l’ufficio amministrativo abbia tempestivamente avviato un processo interno per mettere in sicurezza tutta la comunità dei propri collaboratori e dei propri committenti e interlocutori assicurando al contempo la continuità del servizio, non ci saranno quest’anno le condizioni per addivenire alla redazione di un progetto di bilancio completo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 entro il termine ordinario.
Per combinare le suddette misure restrittive con gli obblighi di legge saranno quini in tanti a dover ricorrere a riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute in audioconferenza.
Ricordiamo che l’art. 2370, comma 4, del codice civile afferma che “Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea”.
Segnaliamo però che nella sua massima H.B. 39 – (INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE – 1° pubbl. 9/17 – motivato 9/17) il Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie ha però indicato che “Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.
Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.
Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.
Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea.
È sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria”.
L’affermazione del Codice Civile “Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione” va quindi interpretata nel senso che lo statuto può regolamentare lo svolgimento delle assemblee in audio o videoconferenza e non che, in assenza di clausola statutaria, queste non sono consentite.
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