Con Provvedimento del 12 novembre scorso il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per richiedere il contributo a fondo perduto per i centri storici previsto dal Dl n. 104/2020 che i contribuenti potranno inviare, da mercoledì 18 novembre fino al 14 gennaio 2021, tramite i servizi telematici delle Entrate.
A partire da tale data, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19” potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”.
Dopo la presa in carico della richiesta l’Agenzia comunicherà, con una seconda ricevuta, la spettanza o lo scarto della stessa a seguito dei controlli formali. Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.
Come previsto dall’art. 59 del Dl n. 104/2020 il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. Si tratta, in particolare, dei 29 comuni indicati nelle istruzioni allegate al modello per la compilazione dell’istanza.
L’importo del contributo, precisa l’Agenzia, è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019:
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.