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Contribuenti forfettari, dal 2025 possibilità di emettere fattura semplificata senza limiti di importo

Data di pubblicazione: 27 Settembre 2024

L’articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di adempiere l’obbligo di fatturazione in modalità semplificata nell’ipotesi di:

  • fatture di ammontare complessivo non superiore a 400,00 euro (cfr. DM 10.5.2019);
  • fatture rettificative ex articolo 26 del D.P.R. 633/72, indipendentemente dal relativo importo (sia in caso di variazione in aumento che in caso di variazioni in diminuzione; cfr. circ. 18/E/2014, § 4).

La facoltà di avvalersi della fattura rettificativa semplificata non è subordinata al formato della fattura originaria, potendosi rettificare con fattura semplificata una fattura ordinaria e viceversa.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, i contribuenti in regime forfettario potranno emettere fatture semplificate, indipendentemente dall’ammontare dell’operazione.

A prevederlo è il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE.

Lo schema di DLgs ha già incassato il parere favorevole della commissione Bilancio, Finanze e Politiche dell’Unione europea alla Camera e dopo la conclusione dell’iter parlamentare tornerà in consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Si tratta, quindi, di una semplificazione importante per i contribuenti che adottano il regime forfettario, in quanto comporta una riduzione degli oneri amministrativi.

Si precisa, che i contribuenti forfettari dal 1° gennaio 2024 hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma con la fattura semplificata, che ha lo stesso valore della fattura ordinaria, dovranno indicare meno informazioni nella compilazione.

La fattura semplificata, pertanto, prevede solo l’indicazione dei dati essenziali; oltre alla data di emissione, al numero e ai propri dati, il cedente/prestatore deve:

  1. indicare i dati del cessionario/committente limitandosi anche alla sola indicazione della partita IVA o codice fiscale per i soggetti residenti e per quelli stabiliti nella UE;
  2. descrivere i beni ceduti e servizi resi senza indicazione della natura, qualità e quantità come previsto per quella ordinaria;
  3. indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo.

In aggiunta, per le note di variazione si deve indicare il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Il suddetto Decreto, infine, è all’esame delle Commissioni Parlamentari e dovrebbe essere operativo a decorrere dal 2025.

 

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

Autore: Dott. Alessandro Manno

Studio Mario Rossi e Associati

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