L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il Comunicato del Presidente del 23 giugno 2021 ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti che possono rilasciare la perizia tecnica su cui deve basarsi la valutazione da parte della pubblica amministrazione per la partecipazione ai bandi di gara.
Nel comunicato, in particolare, vengono fornite indicazioni interpretative sulla previsione contenuta nell’articolo 183, comma 9, del DL n. 50/2016, con riferimento alle società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966
Secondo l'Autorità, la cosiddetta "attività di asseverazione" può essere svolta anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
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