Con la Risposta n. 446 del 9 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sui contratti d’appalto le cui procedure siano iniziate dal 1° luglio 2023 è dovuto unicamente il bollo una tantum.
In relazione alla fase di registrazione non è dovuta, quindi, un’ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10.
Inoltre, precisano le Entrate, le nuove disposizioni si applicano in relazione “ai futuri contratti che potrebbero essere registrati”, purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire dal 1° luglio 2023.