Con parere depositato il 9 giugno il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo alla modifica al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense, che elimina il requisito dei 5 annui per dimostrare la continuità della professione di avvocato.
La modifica si è resa necessaria a seguito di procedura di infrazione comunitaria avviata dopo che la Commissione della Unione Europea ha rilevato che il Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n.47 “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento della professione forense”, nel disciplinare all’articolo 2, le “Modalità di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”, vìola – laddove stabilisce che l’avvocato debba trattare “almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito ad altro professionista”.