La Corte di Cassazione, sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 15525 del 21.07.2020 ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza circa la contestabilità, da parte dell’Agenzia Entrate, del credito chiesto a rimborso, decorsi i termini per l’accertamento.
Dopo che le precedenti corti di merito avevano dato ragione al contribuente, la Cassazione si chiede se sia lecito per l’Agenzia Entrate, decorso il termine di cui all’art. 57 del DPR 633/1972, trattandosi nel caso di specie di IVA, chiedere copia della documentazione a sostegno della richiesta di rimborso formulata in dichiarazione.
Da una parte l’incontestabilità della dichiarazione dovrebbe rendere irretrattabile il credito fiscale, dall’altra la tesi che i termini di decadenza riguardino solo l’accertamento di un credito dell’erario ma non di un suo debito.
Vedremo cosa diranno le Sezioni Unite, ma sicuramente lasciare margini temporali senza scadenza per le contestazioni dell’Ufficio non aiuta nessuno.
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