Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire con il procedimento ex art. 28 l. 794/42 ed art. 14 d.leg. 150/11, chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi e/o fasi dello stesso giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (nella specie, è stata affermata la competenza della corte d’appello, poiché si trattava di prestazioni rese dall’avvocato in un giudizio svoltosi in primo grado davanti al tribunale, in secondo grado davanti alla corte d’appello).
Fonte: (Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 19-02-2020, n. 4247) – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.