L’accertamento della complessiva inattendibilità delle scritture contabili preclude, di regola, la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito, escludendo con ciò la possibilità di un accertamento di tipo analitico e lasciando spazio soltanto ad un accertamento induttivo “puro”.
Con due diverse sentenze datate 13 giugno 2024 (n. 16498 e n. 16528) la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, accogliendo il ricordo dell’Agenzia Entrate ha chiarito che la contabilità di una società che risulti complessivamente o intrinsecamente inattendibile, anche se formalmente corretta, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, cioè gravi, precise e concordanti, richiedendo l’accertamento induttivo “puro”, che consente di avvalersi di presunzioni cc.dd. “supersemplici” prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la ricorrenza di una delle tassative condizioni previste dall’art. 39 comma 2 cit.