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Consulenti dal lavoro: esonero parziale contributo soggettivo

Data di pubblicazione: 17 Settembre 2021

Dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, i Consulenti del Lavoro potranno presentare online le domande di esonero parziale dal pagamento del contributo soggettivo, introdotto dall’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare l'esonero, il cui limite massimo è di 3.000 euro su base annua, riguarda la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l’eccedenza) dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31 dicembre 2021.

Come stabilito nel Decreto interministeriale del 27 luglio scorso, hanno diritto all’esonero i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. aver percepito per il periodo di imposta 2019 un reddito derivante dall’attività di Consulente del Lavoro non superiore a 50.000 euro. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti l’attività. Attenzione: sono esclusi dall’esonero coloro che nel 2019 non hanno conseguito né un reddito professionale né un fatturato;
  2. aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Tale requisito non si applica nei confronti di coloro che hanno avviato nel corso dell’anno 2020 l’attività di Consulente del Lavoro. Per determinare il calo di fatturato, i professionisti in regime forfettario devono far riferimento al principio di cassa, di cui al precedente punto 1.;
  3. non essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente, senza diritto all’indennità di disponibilità), alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato;
  4. non essere titolari di pensione diretta (vecchiaia, vecchiaia anticipata), indipendentemente dalla misura della pensione. Sono invece titolari del diritto i pensionati di invalidità;
  5. essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. E’ ritenuto in regola anche l’iscritto che ha in corso il versamento a rate della contribuzione pregressa.

L'ENPACL ricorda che, dopo il 30 settembre 2021, l'accesso ai servizi online dell'Ente sarà consentito solo con SPID oppure CIE.

Fonte: https://www.enpacl.it

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