Nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, è anche l’abitazione principale ad esso riferibile.
Conseguentemente, il contribuente che dimora in un immobile di cui è proprietario non avrà alcun diritto all’esenzione IMU se tale immobile non costituisce anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con l’Ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022.
L’abitazione principale, in definitiva, è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:
- la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe);
- la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno).
Non possono infatti coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.