In sede di conversione in legge del D.L. n. 51/2023 (Legge n. 87/2023), è stata introdotta la proroga al 20 luglio 2023, già annunciata con il comunicato stampa del MEF del 14 giugno 2023, dei termini scaduti lo scorso 30 giugno 2023, per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.
I versamenti delle imposte possono quindi essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).
La proroga riguarda i versamenti:
- delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che sarebbero scaduti il 30 giugno 2023,
- dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell’IRPEF.
- le imposte sostitutive ex Legge n. 197/2022 (imposta sostitutiva sugli utili e riserve delle partecipate a regime fisale privilegiato, imposta per esercitare l’opzione per considerare realizzati i redditi di capitale, e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso, di quote o azioni di OICR), da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2022.