Con l’ordinanza n. 27698 del 03.12.2020 la Corte di Cassazione respinge il ricorso della ricorrente che aveva denunciato violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, c. 1, lett. c), deducendo, in sintesi, che la cartella esattoriale era stata notificata in violazione del termine di decadenza (biennale) ivi previsto, termine, questo, applicabile anche all'imposta di registro.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente destituito di fondamento in quanto, con consolidato orientamento interpretativo, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 di detto decreto, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 15, c. 1, quanto all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, c. 1, quanto ai termini di decadenza, solo all'IVA; v. Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028).
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