Passare dalla teoria del conferimento di una ditta individuale con contestuale costituzione di una società non è così semplice dal punto di vista pratico, poiché si innestano adempimenti burocratici impossibili da rispettare.
Con l’operazione del conferimento di una ditta individuale e contestuale costituzione di società si realizza, molto sinteticamente, la seguente operazione:
- si costituisce una società nella quale uno dei soci apporta la propria ditta individuale (cioè le attività della ditta individuale quali attrezzature, autoveicoli, crediti, saldo attivo di conti correnti bancari etc. e passività della ditta individuale quali debiti verso fornitori, finanziamenti etc.)
- l’altro socio apporta del denaro.
Il caso che intendo affrontare, di seguito esposto, è stato opportunamente “semplificato”.
Il mio cliente intende apportare in una costituenda società di persone – una s.a.s.- la propria ditta individuale che ha ad oggetto il commercio al dettaglio di generi non alimentari, non ha personale alle dipendenze, mentre un altro socio intende apportare una somma di denaro.
Il primo passo da fare è redigere una situazione patrimoniale (dato il conferimento in società di persone è una “semplice” situazione patrimoniale), risalente al massimo a 120 giorni antecedenti la data fissata per l’atto notarile di costituzione della s.a.s., che evidenzi le attività e le passività della ditta individuale da conferire: e sino a qui non vi sono difficoltà.
Il conferimento ha effetto dalla data di deposito dell’atto notarile nel Registro delle Imprese, cioè da quando il notaio effettua tale deposito, allegando il file relativo al modello AA7 dell’Agenzia delle Entrate con il quale si chiede l’attribuzione della partita iva e del codice fiscale della s.a.s., il conferimento con contestuale costituzione della società comporta il fatto che l’attività non subisce interruzione e che gli effetti del conferimento non possano essere posticipati (esempio nell’atto di conferimento non si può andare a scrivere che gli effetti dell’operazione decorreranno, poniamo, ad una data corrispondente a 15 giorni successivi quelli dell’atto): e qui nascono i problemi.
Il mio cliente – ditta individuale senza dipendenti – non era assicurato all’INAI, mentre la s.a.s. dovrebbe quantomeno assicurare il socio accomandatario che presta la propria opera nella società ma come faccio ad assicurarlo dal giorno dell’atto di conferimento o del deposito se non ho il codice fiscale della società? In aggiunta: intendono assumere un dipendente.
Per ottenere l’indirizzo PEC della società mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società che non ho, ma l’indirizzo PEC va indicato nel deposito che effettua il Notaio al Registro Imprese.
Per inoltrare la SCIA per l’attività di commercio al dettaglio mi viene richiesto di indicare il codice fiscale della società: stessa domanda di cui al punto precedente. .
Per fatturazione elettronica, attivazione del misuratore fiscale etc. stessa domanda.
L’unica via di uscita che abbiamo ritenuto di percorrere è la seguente:
- costituire tra il mio cliente e l’altro socio una s.a.s. senza alcun conferimento “immediato”, al di fuori di denaro contante;
- iscrivere la s.a.s. nel Registro Imprese come società inattiva, ottenendo così il numero di codice fiscale e partita i.v.a.;
- quando in possesso di tutti gli “ingredienti” necessari, stipulare un atto di aumento di capitale della s.a.s. con conferimento della ditta individuale.
Come dire “dalla pratica alla grammatica” le cose cambiano e non poco, e poi sono due atti notarili.
annotazione sul trasferimento del credito/debito IVA – Precisazioni sul conferimento: La circolare 188/E del 16 luglio 1998 consente di non trasferire il credito/debito Iva in capo alla conferitaria; nel caso di cui sopra –ditta individuale conferente – può essere indicato nell’atto notarile di conferimento una clausola del seguente tenore: “Ai fini di quanto indicato nella Circolare 188/E del 16 luglio 1998 del Ministero delle Finanze, precisa il signor …… titolare della ditta individuale conferente che non viene trasferito in capo alla società conferitaria il credito o debito relativo all’imposta sul valore aggiunto in capo al conferente, cosicché detto credito o debito si intende permanere in capo allo stesso con l’assolvimento da parte di questi dei conseguenti obblighi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, inclusi quelli inerenti l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni. L’estromissione del credito iva dal conferimento è stato confermato dall’ordinanza 5 luglio 2019 n. 18143.