La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137/2021 depositata il 2 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, della legge n.92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e conseguentemente del comma 58 dello stesso articolo (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.