Con il Principio di diritto n. 4 del 9 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con assuntore, con contestuale “liberazione” del debitore originario, può emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini Iva nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del concordato.
È in tale momento infatti, precisano le Entrate, che si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza volta a decretare il fallimento del debitore originario nel caso in cui l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.
In tale evenienza, dunque, non si applicano i principi enunciati con la circolare del 17 aprile 2000 n. 77/E e la circolare del 7 aprile 2017, n. 8/E.