L’articolo 25 del Dl n. 104/2023 stabilisce che, se i bonus derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 34/2020) risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento del 23 novembre dell’Agenzia delle Entrate stabilisce il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per l’effettuazione delle stesse.
La comunicazione dei suddetti crediti d’imposta deve essere inviata, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, tramite l’apposito servizio web attivo dal 1° dicembre 2023 e disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Tramite lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni accolte.
Il contenuto della comunicazione
Per i crediti d’imposta c.d. “tracciabili” il cessionario deve indicare:
- il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
- una o più rate annuali dei suddetti crediti.
La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.
Per i crediti d’imposta c.d. “non tracciabili” il cessionario deve invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.
La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.
Nella comunicazione deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Le comunicazioni accolte, precisano le Entrate, sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.