Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente ed anzi contravvenendo espressamente alle istruzioni ricevute, trattenga le somme spettanti al cliente ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate.
Così ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 118 del 22 maggio 2021, ritenendo congrua la sospensione per tre anni dall’esercizio della professione in luogo della radiazione comminata dal Consiglio territoriale.