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Commercialisti: in vigore il nuovo codice delle sanzioni

Data di pubblicazione: 26 Aprile 2024

E’ in vigore dal 18 aprile il nuovo codice delle sanzioni, approvato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. 
Il testo segue l’approvazione, avvenuta nelle scorse settimane, del nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state ora declinate anche in termini di sanzioni.

Le principali novità riguardano innanzitutto le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. E’ prevista la censura per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia).

Prevista inoltre la sospensione fino ad un anno nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità.

In tema di obbligo di assicurazione è invece prevista:

  • la sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza;
  • la censura per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta. 

Relativamente alle violazioni deontologiche, nel caso di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.
Inoltre, si applica:

  • la sospensione fino a tre mesi per il professionista che chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi;
  • la sospensione fino ad un anno per chi suggerisce comportamenti fraudolenti;

Prevista invece la censura per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali.

Infine, in merito alle critiche a mezzo social, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.

Fonte: https://commercialisti.it

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