L’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato la disciplina del patent box, sostituendo quello previsto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e prevedendo un regime agevolativo opzionale connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati.
La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati (non sono ricompresi nel novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il c.d. know-how).
I soggetti che intendono optare per il nuovo patent box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’opzione. L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.