Con Provvedimento del 18 marzo 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del bonus in favore dei titolari di impianti pubblicitari (art. 67-bis Decreto Sostegni-bis), stabilita nel 100% dell’importo dovuto indicato nell’ultima comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Con la Risoluzione n. 15/E del 22 marzo l'Agenzia, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, ha istituito il codice tributo "6973" denominato "CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.