Il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 15 del 19 aprile 2024, ha risposto al COA di Novara, che chiedeva di sapere se in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, potesse essere rimosso “automaticamente” dall’albo o rientrasse nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione, ha chiarito che l’articolo 2, comma 5 del D.M. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.
Dunque, la mancanza del decreto attuativo del Ministero della Giustizia, rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
Ne deriva, conclude il CNF, che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare.