L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”.
Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense che, nella sentenza n. 177 del 20 settembre 2023, ha richiamato il principio secondo cui “In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante“.