Il Consiglio Nazionale Forense, con la Sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022, ha chiarito che la potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi.
Dunque, se il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.