Con la Risoluzione n. 73/E del 16 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto perequativo (art. 1, comma 16, del DL n. 73/2021) e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante.
Ricordiamo che il Cfp perequativo è stato introdotto in favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
Per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto contributo è istituito il seguente codice tributo:
- “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.
Per consentire, invece, la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”;
- “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”;
- “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.