Con Risoluzione n. 30 del 22 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13 settembre 2016, per il versamento tramite modello F24 delle imposte sostitutive di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197/2022, che ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di determinati beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
Parliamo dei codici tributo “1836” e “1837”, così ridenominati:
- “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.