La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 7596 del 26 febbraio 2020 si è espressa in tema di prova testimoniale ed ha affermato che, ai fini della rituale acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni in precedenza rilasciate da testimone resosi irreperibile in quanto sottoposto a violenza e minaccia al fine di non deporre o di deporre il falso, non rileva la circostanza che il medesimo si sia reso reperibile in un diverso procedimento, essendo determinante il fatto che nel processo di cui trattasi, e non in altri separati giudizi, il teste sia stato oggetto di violenza o intimidazione.