Con la Sentenza n. 18254 del 27 giugno 2023 la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha affermato il principio di diritto secondo il quale “non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorquando la volontà di recedere sia espressa in forma scritta, temporalmente identificata, semanticamente non equivocabile”.