L’accesso all’indennità di cui all’art. 44 del d.l. n. 18/2020 possibile anche per gli iscritti nel 2019 e 2020. Lo conferma Cassa Forense a seguito del chiarimento del Ministero del Lavoro che ha precisato che l’indennità potrà essere riconosciuta anche agli avvocati che si siano iscritti a Cassa Forense durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020.
I neo iscritti, in quanto privi per l’anno 2018 di un reddito professionale, erano infatti stati esclusi in attesa di chiarimento dall’erogazione.
L’indennità potrà quindi essere ora riconosciuta anche agli avvocati, che, in quanto iscritti a Cassa durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non avevano nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale.
I richiedenti, precisa Cassa Forense, dovranno essere in possesso degli altri requisiti prescritti, indicati dal DI del 28 marzo 2020:
a) aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
b) aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.